Voli cancellati per sciopero: la Cassazione tutela i passeggeri

Con l'ordinanza n. 20489 del 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, precisando i limiti entro i quali lo sciopero può integrare una "circostanza eccezionale" idonea ad esonerare il vettore aereo dalla responsabilità per la cancellazione del volo.

La Suprema Corte ha affermato un principio di particolare rilievo: la compagnia aerea non può limitarsi a dimostrare l'esistenza dello sciopero, ma deve fornire una prova puntuale dell'effettiva incidenza dell'evento sul singolo volo cancellato.

Secondo i giudici di legittimità, incombe sul vettore l'onere di dimostrare il nesso causale diretto e specifico tra lo sciopero e la cancellazione del volo oggetto della controversia. Non è sufficiente invocare generici effetti organizzativi o presunti "effetti a catena", né richiamare in modo astratto le difficoltà operative conseguenti all'agitazione sindacale.

La decisione si pone in linea con i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, confermando che le deroghe al diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria devono essere interpretate in modo restrittivo e che l'onere della prova grava integralmente sul vettore.

In particolare, la compagnia aerea è tenuta a dimostrare:

  • che lo sciopero ha inciso concretamente sull'operatività del singolo volo cancellato;
  • che la cancellazione è stata la conseguenza diretta dell'evento eccezionale;
  • che, pur avendo adottato tutte le misure organizzative ragionevoli ed esigibili, non era possibile evitare la cancellazione.

L'ordinanza assume notevole rilievo anche sotto il profilo processuale, poiché esclude che possano ritenersi sufficienti allegazioni generiche o ricostruzioni presuntive fondate sui cosiddetti "effetti a cascata". La prova liberatoria prevista dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere concreta, specifica e riferita al singolo volo interessato.

La pronuncia rafforza la tutela dei passeggeri, confermando che il diritto alla compensazione pecuniaria non può essere escluso automaticamente in presenza di uno sciopero, ma soltanto quando il vettore dimostri rigorosamente la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa europea.

La decisione rappresenta un ulteriore tassello nell'evoluzione della giurisprudenza in materia di trasporto aereo e costituisce un importante punto di riferimento per tutti i passeggeri che intendano far valere i propri diritti in caso di cancellazione del volo.



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