Può ritenersi insussistente il reato ex art. 570, 2° comma, n. 2), cod. pen solo ove sia dimostrato che, malgrado l'accertato inadempimento dell'imputato all'obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, costoro non versassero in stato di bisogno, stante il mantenimento loro fornito dall'altro genitore tale da comprendere e superare l'approvvigionamento dei mezzi di sussistenza che includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. In ogni caso, il genitore inadempiente potrà essere condannato per la fattispecie di reato autonoma di cui all’art. 570 bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).
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