Tabelle milanesi e personalizzazione del danno: copertura anche del danno morale

Secondo la Suprema Corte, in controtendenza rispetto al precedente orientamento (cfr. Cass. n. 34927/2022 e 32935/2022), la personalizzazione prevista dalle copre anche il danno morale patito dalla persona offesa dal fatto illecito. E ciò benché sia chiaro che la sofferenza interiore è distinta sul piano ontologico dal danno biologico l’una, a differenza dell’altro, non può essere accertata dal medico legale. Il punto è che in un evento catastrofale la massima personalizzazione prevista dalle tabelle deve ritenersi sufficiente in quanto utilizzata come parametro ai fini della valutazione equitativa. 

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