È stato di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.70 del 24 marzo) il D.L. n. 24 (in vigore dal 25 marzo), recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Le nuove disposizioni in sintesi: i) mascherine: L’obbligo di indossare mascherine FFP2 viene reiterato fino al 30 aprile in tutti gli ambienti al chiuso (es: mezzi di trasporto) e in tutti i luoghi in cui si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
ii) viene meno il sistema delle zone colorate;
iii) impianti sportivi: si torna al 100% della capienza sia all’aperto che al chiuso;
iv) protocolli e linee guida: con ordinanza del Ministro della salute verranno adottati protocolli e linee guida funzionali a far fronte ad eventuali esigenze di controllo di nuovi cluster epidemici.
v) dal 31 marzo lo stato di emergenza Covid-19 è da intendersi ufficialmente cessato.
Di seguito le regole più nello specifico.
- Mascherine:
Posto quanto stabilito dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (tipo FFP2) in tutti i seguenti casi:
I) per l’accesso ai e l’utilizzo dei seguenti mezzi di traporto:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
f) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
g) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
II) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (se utilizzate con chiusura delle cupole paravento) con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
III) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra (e con esclusione delle abitazioni private) è comunque fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, se al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
- Casi di esclusione dell’obbligo di mascherina:
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i) i bambini di età inferiore ai sei anni;
ii) le persone affette da patologie o che presentino disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che per comunicare con una persona con disabilità non possano fare uso del dispositivo (es. ipoudenti);
iii) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L'obbligo di cui non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
- Green pass base: verso l’eliminazione delle restrizioni
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, (c.d. Green Pass base), l'accesso ai seguenti servizi e attività:
i) mense e catering continuativo su base contrattuale;
ii) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di hotel ed altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati);
iii) concorsi pubblici;
iv) corsi di formazione pubblici e privati (fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter., co.1, e dagli articoli 4-ter., co.1, e 4-ter.2 co.2, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76);
v) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
vi) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rientranti nel suddetto Green Pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
i) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
ii) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
iii) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
iv) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
v) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
- Green pass rafforzato: graduale eliminazione
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (test esclusi:, c.d. Green Pass rafforzato), l'accesso ai seguenti servizi e attività:
i) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
ii) convegni e congressi;
iii) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
iv) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
v) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
vi) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
vii) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
- Isolamento e “autosorveglianza”:
A decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertata guarigione.
Sempre a partire dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime della c.d. autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 (anche presso centri privati a ciò abilitati) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative più opportune.
La cessazione del regime di isolamento è conseguente all0esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
In quest’ultimo caso, la trasmissione (effettuabile anche con modalità elettroniche) al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.
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