Con l’ordinanza 20 luglio 2026, n. 23544, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione interviene sul tema del danno da perdita del rapporto parentale subito da un bambino in tenerissima età, affermando un principio di particolare rilievo: la circostanza che il figlio sia ancora un infante e non sia quindi in grado di elaborare in termini astratti il concetto di rapporto paterno non consente di escludere o ridurre il danno derivante dalla perdita del padre. La decisione, che cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello, offre inoltre indicazioni sulla distinzione tra convivenza e mera coabitazione e sui criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Nel caso esaminato, il figlio della vittima aveva appena otto mesi quando il padre è deceduto in un incidente stradale. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la tenerissima età del bambino giustificasse una riduzione del risarcimento, escludendo la componente dinamico-relazionale, sul presupposto che un infante non fosse ancora in grado di percepire e apprezzare le utilità derivanti dal rapporto con il genitore e la reciproca relazione affettiva. La Cassazione censura tale impostazione e invita a riconsiderare criticamente il presupposto secondo cui un bambino di pochi mesi sarebbe incapace di “ricevere” i benefici della relazione con il padre sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale. Il ragionamento della Corte valorizza, in particolare, le acquisizioni della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento. Anche un bambino di pochi mesi, pur non possedendo ancora la capacità di formulare concettualmente la figura paterna o il significato astratto dell’affetto, è in grado di percepire e processare la relazione con il genitore sul piano sensoriale, somatosensoriale ed emotivo-funzionale. La presenza paterna può quindi essere percepita attraverso l’udito, il tatto e l’olfatto e costituire per il bambino un’esperienza di familiarità e sicurezza. La Corte richiama inoltre fenomeni di regolazione fisiologica ed emotiva, nonché di sincronizzazione tra genitore e figlio, che si sviluppano anche prima della capacità del bambino di attribuire un significato consapevole a tali esperienze. Da questa prospettiva, il rapporto con il padre non costituisce una realtà che il bambino potrà eventualmente “utilizzare” soltanto in futuro: il legame affettivo è già parte dell’esperienza concreta del bambino e contribuisce alla progressiva costruzione della sua affettività. La perdita improvvisa del genitore determina pertanto la definitiva eliminazione di contenuti relazionali e affettivi che il minore aveva già sperimentato. La Cassazione considera quindi non condivisibile una valutazione che escluda aprioristicamente la capacità dell’infante di beneficiare della relazione paterna. La perdita del padre costituisce, anche in questa fase della vita, un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile anche nella componente dinamico-relazionale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. La pronuncia assume così particolare rilievo perché mette in discussione, proprio con riferimento alla primissima infanzia, l’impostazione già espressa dalla Cassazione nel 2022 in una controversia relativa al rapporto tra nonno e nipote, ritenendo meritevoli di una nuova valutazione critica i presupposti relativi alla pretesa incapacità di un bambino di ricevere i benefici della relazione affettiva. L’ordinanza affronta anche il tema della convivenza, precisando che la tutela della relazione familiare non può essere subordinata alla mera coabitazione. Secondo la Corte, infatti, la convivenza non coincide necessariamente con la coabitazione materiale e continuativa. La prima attiene alla sostanza di una relazione affettiva stabile e riconoscibile, mentre la seconda rappresenta una delle possibili modalità attraverso cui tale relazione può concretamente manifestarsi. La coabitazione può dunque costituire un importante elemento presuntivo, ma non rappresenta l’unico parametro per accertare l’esistenza di una relazione meritevole di tutela. Con riferimento al rapporto parentale, la convivenza deve quindi essere valutata in senso sostanziale, considerando l’esistenza di una stabile comunità di vita e di affetti. La Corte sottolinea inoltre che anche in assenza di coabitazione può assumere rilievo una relazione affettiva intensa e stabile. Nel caso esaminato, la relazione tra i genitori, ulteriormente consolidata dalla nascita del figlio, avrebbe potuto costituire elemento presuntivo tanto del pregiudizio morale e affettivo quanto della compromissione della dimensione dinamico-relazionale. Un ulteriore profilo significativo riguarda la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. La Cassazione ribadisce che il ricorso alle tabelle non può tradursi in una liquidazione priva di un percorso motivazionale verificabile. Il giudice deve indicare gli elementi utilizzati per determinare l’importo, così da rendere comprensibile il procedimento seguito. In particolare, per il danno da perdita del rapporto parentale, la Corte richiama un sistema fondato su una tabella a punti, con un valore monetario medio del punto e una modulazione collegata alle specifiche circostanze del caso, tra cui: È comunque possibile adottare un diverso criterio di liquidazione, purché il giudice ne esponga adeguatamente il funzionamento e dia conto delle ragioni della quantificazione effettuata. L’ordinanza affronta infine la posizione del partner della vittima, con riferimento al possibile danno patrimoniale conseguente alla morte del convivente. La Cassazione ricorda che le unioni di fatto trovano tutela nell’art. 2 della Costituzione e che, nell’ambito di una relazione stabile, possono assumere rilievo anche obblighi di assistenza materiale e contribuzione economica. Tali obblighi possono trovare fondamento anche in un’obbligazione naturale, quando la prestazione sia spontanea, adeguata e proporzionata. Di conseguenza, il convivente può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla morte dell’altro partner quando siano provati la stabilità della relazione, la reciproca assistenza e l’esistenza di un concreto e stabile apporto economico da parte del defunto. La Corte demanda al giudice di rinvio l’accertamento della concreta organizzazione economica e materiale della relazione e dell’eventuale aspettativa di una contribuzione futura. Alla luce delle violazioni rilevate, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. L’ordinanza n. 23544/2026 si segnala dunque soprattutto per l’affermazione secondo cui la tenerissima età del figlio non può essere utilizzata, di per sé, per negare la rilevanza della relazione paterna e del pregiudizio conseguente alla sua perdita. Il rapporto genitore-figlio viene considerato nella sua dimensione concreta, sensoriale, affettiva e relazionale, anche prima che il bambino sviluppi la capacità di rappresentarlo e comprenderlo sul piano concettuale.Il danno dell’infante e la relazione con il padre
Convivenza e coabitazione non sono la stessa cosa
La liquidazione del danno deve essere trasparente
Rileva anche il danno patrimoniale del convivente
La decisione della Cassazione
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