Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle cose o alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in ragione dell'elemento psicologico perché, mentre nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente persegue un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole - non rileva se infondata - di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, nell'estorsione l'autore persegue nella piena consapevolezza l'ingiusto profitto. Per tale ragione, in ipotesi di condotte minacciose e violente diretta a perseguire la restituzione di un contributo finalizzato alla costruzione di una casa intestata al padre della persona offesa, può sussistere un indebito arricchimento con possibilità di una tutela azionabile ex art. 2041 cod. civ. da parte del convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro, ove si sia in presenza di prestazioni esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, con conseguente configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
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