Un recente caso affrontato dal Tribunale di Trento riporta al centro il tema del cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro, già oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025. In quell’occasione, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Ravenna, confermando il principio di incompatibilità tra pensione e redditi da lavoro. Tuttavia, ha al contempo precisato che tale divieto va letto in modo non assoluto, richiamando il limite dei 5.000 euro annui per le attività occasionali, entro il quale il cumulo resta consentito. Su questa linea si inserisce la vicenda trentina: un pensionato, dopo aver percepito un compenso di appena 379 euro per pochi giorni come comparsa in un film, si è visto richiedere dall’INPS la restituzione di oltre 21.000 euro, corrispondenti all’intera annualità della pensione. L’attività, formalmente qualificata come lavoro dipendente a termine, è stata ritenuta dall’ente idonea a far scattare il divieto di cumulo. Il Tribunale di Trento, però, in sede cautelare ha sospeso le trattenute disposte dall’INPS, valorizzando il carattere sporadico e marginale della prestazione e richiamando proprio l’impostazione della Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, pur ribadendo la regola generale di incompatibilità, ha rimesso al giudice del lavoro una valutazione concreta e proporzionata delle singole situazioni. Ne emerge un orientamento che, pur non mettendo in discussione il divieto di cumulo, apre a un’interpretazione più equilibrata della normativa, soprattutto nei casi in cui i redditi percepiti siano modesti e riconducibili ad attività occasionali entro la soglia dei 5.000 euro annui.
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