In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall' art. 76, comma 1, lett. a), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato.
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