Il giudice di merito, nell'effettuare la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente protezione nel paese di accoglienza e in quello di origine (cfr. Sezioni Unite sentenza n. 24413/2021), deve valutare ai fini dell'individuazione della condizione di vulnerabilità " non solo il rischio di danni futuri legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel paese d'origine - ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.".
Alla luce di tali considerazioni, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, quando si accerti che un apprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedente protezione, se il ritorno nel paese d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 Convenzione CEDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. Imm., per il riconoscere il permesso di soggiorno.
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