No smart working per eludere il Green Pass: legittimità della sospensione dell’insegnante dal lavoro

Il giudice di merito ha accertato che il docente non può richiedere di fare lezione in DAD (didattica a distanza) trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione in presenza) di determinati presupposti (lockdown e soggetti in quarantena, contagiati o positivi) per cui consentire al datore di lavoro di individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde COVID-19 significa null’altro che eludere l’obbligo di legge.

Il Green Pass, in sintonia con le indicazioni europee, viene altresì precisato nel provvedimento, è stato strutturato non come un meccanismo che determina una limitazione della libertà, bensì come uno strumento che, oltre a perseguire la meritevole finalità di incentivare e non imporre la vaccinazione, crea le condizioni in presenza delle quali determinati diritti, anche fondamentali, possano essere esercitati in sicurezza nel rispetto dei diritti altrui e del dovere di solidarietà, al fine di evitare situazioni che possano causare una diffusione del virus e costituisce una misura ragionevolmente idonea ad assicurare la ripresa di tutte quelle attività economiche e produttive che, in quanto espletate in condizioni di un più elevato rischio di contagiosità, avevano subito maggiori restrizioni durante le fasi iniziali dell’emergenza.

Tale obbligo, infatti, non contrasta con la libera determinazione della scelta dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi, non prevedendo alcun obbligo generale di vaccino (Cfr. CEDU decisione del 7 ottobre 2021 su richiesta 41994/2021).

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