Grava sull'intermediaria stessa, responsabile secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione inesatta dell'IBAN, l'onere di dimostrare aver compiuto l'operazione richiesta dal solvens adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio d'erronea individuazione del detto beneficiario o quanto meno essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato invece al primo anche comunicandogli i relativi dati anagrafici o societari se necessario.
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