Lite tra utente e provider: esatta corrispondenza tra domanda di conciliazione e domanda giudiziale.

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il disposto dell'art. 1, comma 11, l. n. 249 del 1997, secondo cui la domanda giudiziale non può essere proposta fino a che non sia esperito il tentativo di conciliazione, va inteso nel senso che l'istanza di conciliazione deve contenere le stesse richieste (compresa quella risarcitoria) da avanzare all'autorità giudiziaria, poiché solo in caso di corrispondenza la controparte può valutare, soppesando i rischi connessi all'instaurazione della lite, l'opportunità di un accordo stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il ricorso dell'utente, volto ad ottenere l'indennizzo e il risarcimento del danno causato dalla mancata attivazione di alcune linee telefoniche, perché l'istanza di conciliazione non prospettava tali domande, ma la sola richiesta di riattivazione del servizio).

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