La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’UE: la valenza “d’emblee’” del divorzio breve davanti all’ufficiale di stato civile italiano

Secondo la Corte di Giustizia, ogni autorità pubblica chiamata ad adottare una «decisione», ai sensi dell'articolo 2, punto 4, delregolamento Bruxelles II bis, deve mantenere il controllo sulla pronuncia del divorzio, il che implica, nell'ambito dei divorzi consensuali, che essa proceda a un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché dell'effettività e della validità del consenso dei coniugi a divorziare.

Il regolamento Bruxelles II bis, infatti, riguarda solo i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale ovvero da un'autorità pubblica, o con il suo controllo, il che esclude i semplici divorzi privati, quale quello derivante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi pronunciata dinanzi a un tribunale religioso.

Per tale motivo, l'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d'origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

Quindi, qualora un'autorità extragiudiziale competente approvi, a seguito di un esame di merito, un accordo di divorzio, quest'ultimo è riconosciuto quale «decisione», a norma dell'articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis e dell'articolo 30 del regolamento Bruxelles II ter, mentre altri accordi di divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti, a seconda dei casi, come atti pubblici o come accordi, in conformità all'articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis e all'articolo 65 del regolamento Bruxelles II ter.

La Grande Sezione, base la propria decisione tanto sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi. Tali principio, infatti, rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. È in tale contesto che il regolamento Bruxelles II bis, come risulta dai suoi considerando 1, 2 e 21, mira a facilitare, tra l'altro, sulla base del principio della fiducia reciproca quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario, il riconoscimento delle decisioni rese negli Stati membri in materia di divorzio, limitando i motivi di non riconoscimento di siffatte decisioni al minimo indispensabile.

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