L’ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025 offre l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia di vendita di beni usati e garanzia per vizi occulti. La controversia nasce dall’acquisto di un autocarro usato venduto con la formula “visto e piaciuto”. Dopo la consegna del mezzo, l’acquirente riscontrava anomalie nel funzionamento e, a seguito di accertamenti tecnici, emergevano rilevanti danni strutturali precedentemente mascherati mediante interventi di carrozzeria. Sulla base di tali risultanze, veniva richiesta la risoluzione del contratto. Mentre il Tribunale aveva respinto la domanda, la Corte d’Appello riconosceva la fondatezza delle doglianze dell’acquirente, disponendo la restituzione del prezzo versato e condannando la società venditrice al pagamento delle spese di giudizio. Investita della questione, la Corte di Cassazione ha anzitutto affrontato il tema del valore del certificato di revisione del veicolo. Secondo i giudici di legittimità, il documento conserva efficacia probatoria privilegiata soltanto con riferimento alle verifiche effettivamente svolte in sede di revisione e agli esiti da esse risultanti. Da ciò non può tuttavia desumersi che il veicolo sia immune da qualsiasi difetto, soprattutto quando si tratti di problematiche non accertabili attraverso i normali controlli tecnici previsti dalla procedura di revisione. Pur rilevando alcune inesattezze nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il risultato finale raggiunto, procedendo alla rettifica della motivazione mediante il meccanismo previsto dall’art. 384, quarto comma, c.p.c., senza necessità di annullare la decisione impugnata. Particolarmente significativo è il passaggio dedicato alla clausola “visto e piaciuto”. La Cassazione conferma che tale pattuizione non costituisce uno strumento idoneo a liberare il venditore da ogni responsabilità. Essa può infatti operare soltanto con riguardo ai difetti che l’acquirente avrebbe potuto individuare attraverso un esame diligente del bene. Diversamente, quando il venditore abbia consapevolmente nascosto l’esistenza dei vizi, la clausola perde ogni efficacia. Nel caso esaminato, i danni al veicolo erano stati occultati mediante una riverniciatura finalizzata a impedirne l’immediata percezione. Una condotta di questo tipo è stata ritenuta incompatibile con i principi di correttezza e buona fede che devono governare i rapporti contrattuali e impedisce al venditore di invocare la protezione derivante dalla clausola contrattuale. La decisione si inserisce quindi nel solco di un orientamento ormai consolidato: la presenza di comportamenti diretti a nascondere difetti del bene venduto esclude l’operatività della clausola “visto e piaciuto”, lasciando pienamente applicabili i rimedi previsti dall’ordinamento a tutela dell’acquirente. La pronuncia chiarisce inoltre che il certificato di revisione non rappresenta una garanzia assoluta dello stato del veicolo e conferma l’utilità della correzione della motivazione quale strumento per preservare decisioni giuridicamente corrette nel risultato finale.
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