Inottemperanza all'espulsione: conta il giustificato motivo

Non sempre la mancata ottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale integra il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione, infatti, sanziona esclusivamente chi non esegue l'ordine di allontanamento "senza giustificato motivo", imponendo al giudice di verificare se, nel caso concreto, ricorressero circostanze tali da rendere inesigibile l'abbandono dell'Italia.

La questione è stata affrontata in un recente procedimento nel quale il giudice ha dovuto valutare la posizione di uno straniero che era rimasto sul territorio nazionale nonostante un precedente decreto di espulsione. Nel corso del tempo, tuttavia, allo stesso era stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato su circostanze già esistenti al momento dell'ordine di allontanamento: un forte radicamento in Italia, consolidati legami familiari, un significativo percorso di integrazione e una condizione di vulnerabilità che il rimpatrio avrebbe inevitabilmente aggravato.

Sul punto, la Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza n. 38819/2022, ha chiarito che il "giustificato motivo" previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del Testo Unico Immigrazione costituisce una vera e propria clausola di inesigibilità della condotta, sicché non può essere ritenuto penalmente responsabile chi, per concrete ragioni personali o familiari di particolare rilievo, non sia ragionevolmente tenuto ad abbandonare il territorio nazionale.

Di particolare interesse è anche la sentenza della Cassazione penale, Sez. I, n. 20338/2023, secondo cui la successiva regolarizzazione della posizione dello straniero, mediante il rilascio di un permesso di soggiorno fondato su presupposti già esistenti al momento dell'ordine di allontanamento, rende la precedente inosservanza priva di offensività, escludendo così la configurabilità del reato di inottemperanza.

Il principio trova ulteriore conferma nella più recente Cass. civ., n. 29593/2025, che, in materia di protezione speciale, ha ribadito la necessità di effettuare una valutazione complessiva e comparativa del radicamento dello straniero in Italia e delle condizioni esistenti nel Paese di origine, in attuazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione.

Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto che le ragioni che avevano successivamente giustificato il rilascio del permesso di soggiorno fossero già presenti quando era stato impartito l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Di conseguenza, è stato riconosciuto il giustificato motivo alla permanenza in Italia, con esclusione di uno degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.

L'imputato è stato pertanto assolto perché il fatto non sussiste, affermandosi il principio secondo cui la permanenza sul territorio italiano non è penalmente rilevante quando l'allontanamento risulti concretamente inesigibile e sia incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali della persona e della vita familiare, diritti che l'ordinamento ha poi riconosciuto attraverso il rilascio del titolo di soggiorno.



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