Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno statuito, modificando il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in caso di revoca di una prestazione, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa all’Ente Previdenziale di riferimento.
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