Immobili donati più sicuri: le novità dal 2025

Il nuovo art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 introduce modifiche sostanziali alla disciplina codicistica in materia di riduzione delle donazioni e tutela dei legittimari. L’intervento legislativo è volto a risolvere le criticità legate alla circolazione dei beni immobili oggetto di donazione, superando il precedente sistema di tutela reale che, consentendo il recupero del bene presso terzi acquirenti, limitava la commerciabilità degli immobili e l’accesso al credito bancario.

La riforma realizza una transizione dalla tutela reale alla tutela obbligatoria, riconoscendo al legittimario leso un diritto di credito in luogo del recupero del bene in natura.

Con riferimento all’art. 561 c.c., la nuova disciplina stabilisce che i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche nel caso di restituzione dell’immobile a seguito dell’azione di riduzione. Viene quindi meno il precedente principio della purgazione delle ipoteche. A tutela del legittimario, è previsto che il donatario debba compensare in denaro il minor valore del bene derivante dalla presenza di gravami, nei limiti necessari a integrare la quota di riserva. Tale previsione si applica sia ai beni immobili sia ai beni mobili, anche non registrati.

L’art. 563 c.c. viene integralmente riscritto e introduce un principio di forte innovazione: la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso, rendendo il loro acquisto definitivo sin dal momento del trasferimento, senza più rilevanza del termine ventennale dalla trascrizione della donazione. Il legittimario conserva esclusivamente un diritto di credito nei confronti del donatario.

Nel caso di insolvenza del donatario, si stabilisce che il rischio grava sul legittimario se l’alienazione è avvenuta a titolo oneroso, mentre, se l’alienazione è a titolo gratuito, il terzo è tenuto a compensare nei limiti del vantaggio ricevuto.

In coordinamento con tali modifiche, viene inciso anche l’art. 2652, n. 8 c.c., prevedendo che il termine entro cui la domanda di riduzione può pregiudicare i terzi acquirenti a titolo oneroso sia ridotto da dieci a tre anni dalla trascrizione.

La riforma introduce inoltre una disciplina intertemporale articolata, volta a regolare i rapporti pendenti e a tutelare l’affidamento dei legittimari maturato sotto il precedente regime. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, nonché alle successioni già aperte e alle donazioni pregresse, salvo una specifica clausola di salvaguardia.

Per queste ultime ipotesi è previsto un termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, entro il quale i legittimari devono attivarsi per conservare il regime previgente. In particolare, entro tale termine devono notificare e trascrivere la domanda di riduzione, se la successione è già aperta, oppure notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione, se il donante è ancora in vita.

In mancanza di tali adempimenti, anche alle situazioni pregresse si applicherà integralmente la nuova disciplina, con la conseguente perdita dell’azione reale verso i terzi e la stabilizzazione delle ipoteche. Restano tuttavia fermi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti sotto la precedente normativa, che continuano a produrre i loro effetti.



Hai bisogno di una consulenza?

Contattaci al numero

(+39) 075.5720.263