Il parcometro guasto esenta dal pagamento?

La questione del parcometro guasto continua a generare incertezze tra gli automobilisti, essendo ancora diffusa la convinzione che, in caso di malfunzionamento del dispositivo, la sosta sulle strisce blu possa avvenire gratuitamente. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione smentisce in modo deciso questa interpretazione, affermando un principio ormai consolidato: il guasto del parcometro non comporta automaticamente l’esenzione dal pagamento.


Secondo l’orientamento ormai stabile della Suprema Corte, tra cui si inserisce la decisione n. 8313/2024, l’automobilista non può limitarsi a constatare il malfunzionamento del parcometro per ritenersi esonerato dal pagamento, ma è tenuto a verificare se esistano modalità alternative per adempiere all’obbligo tariffario. In concreto, ciò implica la necessità di accertare la presenza di altri parcometri funzionanti nelle vicinanze, oppure l’eventuale disponibilità di sistemi di pagamento elettronico o digitale. Solo una impossibilità oggettiva e assoluta di effettuare il pagamento può, in casi eccezionali, assumere rilievo ai fini dell’esclusione della responsabilità.


A rafforzare ulteriormente questo indirizzo è intervenuta la più recente decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 13 febbraio 2026, n. 3273, che ha affrontato un caso solo apparentemente diverso ma strettamente connesso. Nella fattispecie esaminata, il parcometro risultava funzionante ma non idoneo ad accettare pagamenti elettronici, mentre l’automobilista era sprovvisto di monete. Anche in tale ipotesi la Corte ha escluso qualsiasi esenzione, affermando che l’impossibilità di utilizzare una specifica modalità di pagamento non giustifica la sosta gratuita. La pronuncia ribadisce con chiarezza che l’obbligo di pagamento della sosta deriva da una norma pubblicistica, segnatamente dall’art. 7 del Codice della Strada, e che il mancato pagamento integra un illecito amministrativo, non un semplice inadempimento contrattuale. Ne consegue che grava sull’automobilista un vero e proprio dovere di attivazione, che impone di reperire modalità alternative di pagamento o, in mancanza, di rinunciare alla sosta o spostare il veicolo.


Questo passaggio è centrale, poiché consente di comprendere la ratio dell’intero orientamento giurisprudenziale. La Corte ha infatti definitivamente superato la tesi, talvolta sostenuta in passato, secondo cui il rapporto tra utente e amministrazione avrebbe natura contrattuale. Al contrario, la disciplina della sosta tariffata risponde a finalità pubblicistiche di regolazione della circolazione, con la conseguenza che il mancato pagamento o il superamento del tempo acquistato integrano violazioni amministrative sanzionabili ai sensi dell’art. 7, comma 15, del Codice della Strada. In tale prospettiva, non assume rilievo la buona fede dell’automobilista né la circostanza di aver incontrato difficoltà nel pagamento, essendo richiesto un comportamento diligente e attivo.


Dalla lettura coordinata delle pronunce emerge quindi un principio generale di particolare rigore: il parcometro guasto, così come l’indisponibilità di uno specifico strumento di pagamento, non esonerano dall’obbligo di corrispondere la tariffa, qualora sussistano modalità alternative concretamente utilizzabili. La semplice difficoltà, scomodità o indisponibilità momentanea di monete non è sufficiente ad evitare la sanzione.


Ciò non significa, tuttavia, che ogni verbale sia automaticamente legittimo. Residua uno spazio difensivo nei casi in cui sia possibile dimostrare una reale impossibilità di adempiere. In particolare, la sanzione può essere efficacemente contestata quando ricorra una assenza totale di parcometri funzionanti nell’area, la inesistenza di sistemi alternativi di pagamento, la mancanza di adeguata segnalazione delle modalità disponibili oppure eventuali irregolarità nell’istituzione o nella segnaletica dell’area di sosta tariffata. In tali ipotesi, tuttavia, l’onere della prova grava sull’automobilista, il quale dovrà fornire adeguata documentazione del disservizio.


Alla luce di questo quadro, l’indirizzo della Cassazione appare ormai chiaro e consolidato. Il parcometro guasto non legittima automaticamente la sosta gratuita e neppure l’impossibilità di utilizzare una specifica modalità di pagamento consente di sottrarsi all’obbligo tariffario. Il criterio guida può essere sintetizzato in termini semplici ma rigorosi: se esiste un modo per pagare, la sosta deve essere pagata. Solo quando il pagamento risulti oggettivamente impossibile in assoluto, e tale circostanza sia adeguatamente dimostrata, la sanzione potrà essere contestata con concrete possibilità di accoglimento.



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