Il genitore non è obbligato a mantenere il figlio maggiorenne “studente a vita” fuori corso da anni

Deve essere ridotto l’assegno di mantenimento a carico del padre divorziato in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, a cagione dell’applicazione del principio di autoresponsabilità, laddove entrambi i giovani - oggi di anni 29 e 27 - dimostratisi non ligi nello svolgimento della loro attività formativa, sono tenuti a reperire un’occupazione senza continuare sine die a gravare sui genitori e il lungo lasso temporale decorso dal dì del raggiungimento della maggiore età e dell’iscrizione all’Università deve obbligare i due giovani ad acquisire senza indugio una capacità lavorativa, anche generica, necessaria per consentir loro d’inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, prescindendo da ogni loro specifica aspettativa, comunque insussistente a causa del mancato completamento degli studi (Corte d'Appello di Bari Sent. n. 2173/2021).

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