Con la sentenza n. 20966/2026, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'accertamento della guida in stato di ebbrezza, affrontando il tema dell'attendibilità dell'etilometro in presenza di condizioni patologiche dell'automobilista. La vicenda riguardava un conducente risultato positivo all'alcoltest con un valore di 0,92 g/l, il quale aveva sostenuto, attraverso una consulenza tecnica di parte, che una forma di gastrite potesse aver inciso sull'esito della misurazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d'Appello avesse attribuito alla patologia un ruolo di mera concausa dell'innalzamento del tasso alcolemico, senza confrontarsi con le conclusioni della consulenza difensiva, secondo cui il disturbo avrebbe potuto alterare la rilevazione effettuata dall'etilometro. Una valutazione ritenuta insufficiente, soprattutto considerando che il valore accertato si collocava poco al di sopra della soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 186 del Codice della strada. La Cassazione ha ricordato che l'esame strumentale non costituisce una prova legale e che lo stato di ebbrezza può essere desunto anche da elementi sintomatici, quali il comportamento del conducente o altri segni esteriori rilevati dagli operanti. Tuttavia, quando il dato fornito dall'etilometro viene posto in dubbio da elementi tecnici idonei a metterne in discussione l'affidabilità, il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente tali indici, ma deve spiegare perché essi siano sufficienti a dimostrare il superamento della soglia penalmente rilevante. La pronuncia ribadisce, quindi, l'esigenza di una motivazione particolarmente rigorosa ogni volta che la responsabilità penale viene affermata sulla base di elementi sintomatici, soprattutto nei casi in cui siano prospettate possibili cause alternative capaci di incidere sull'esito dell'alcoltest. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, demandando al giudice di merito una nuova valutazione delle prove secondo i principi enunciati.
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