Dal 1° maggio è entrato in vigore il decreto legge volto a disciplinare, tra le altre cose, il sistema di tracciamento funzionale ad attuare le misure anti-contagio previste dall’Esecutivo per questa seconda fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’utilizzo del sistema aveva destato qualche perplessità sotto il profilo della corretta gestione e dell’utilizzo dei dati personali, tuttavia, con parere n. 79 del 29 aprile 2020, l’Autorità Garante si è espressa positivamente sullo strumento che, pertanto, è da ritenersi non contrastante con i princìpi nazionali e comunitari in materia. A disciplinare questa innovativa modalità di prevenzione epidemica (cui mancato utilizzo non comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole o difforme trattamento) è, in particolare, l’art. 6 del decreto che mette in chiara evidenza sia la ratio sottostante alla misura (<<Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute […]>>) sia le sue caratteristiche generali (<<[…] è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile>>), prevedendo nelle sue parti successive una cospicua serie di disposizioni inerenti al rispetto della normativa sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), con particolare riguardo (co. 6) alla durata del trattamento, che si interromperà automaticamente alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e alla cancellazione (ovvero trasposizione definitiva in dati anonimi) dei dati personali acquisiti, che dovrà avvenire entro la medesima data. Via libera dunque all’ app “IMMUNI” anche se, onestamente, qualche dubbio permane. Ma il d.l. del 30 aprile, come premesso, rileva anche e soprattutto su altri versanti. Accanto alle norme sul contact tracing, devono pertanto registrarsi una serie di rilevanti disposizioni in materia di intercettazioni, di misure detentive e di giustizia (con particolare riferimento a quella amministrativa e contabile) così sintetizzabili: L’accoglimento della relativa istanza è subordinato ad una presentazione congiunta di tutte le parti costituite mentre, negli altri casi, sarà il presidente del collegio a valutarla anche sulla base delle eccezioni e opposizioni eventualmente espresse dalle controparti. Per quanto concerne, infine, i procedimenti contabili, si prevede che anche il P.M. possa avvalersi di collegamenti da remoto per poter espletare le proprie funzioni nel corso del contraddittorio. In allegato, il parere sulla proposta normativa per la previsione di un' applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID-19.
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