Competenza giurisdizionale a statuire su una domanda di divorzio: la Corte precisa il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» di un coniuge

In assenza di una definizione della nozione di «residenza abituale» nel regolamento Bruxelles II bis o di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri al riguardo, la Corte dichiara che tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Essa rileva segnatamente che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis né altre disposizioni di quest’ultimo prevedono che una persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in una pluralità di luoghi. Una siffatta pluralità nuocerebbe, in particolare, alla certezza del diritto, rendendo più complessa la determinazione anticipata dei giudici che possono statuire sul divorzio nonché la verifica, da parte del giudice adito, della propria competenza

In tale contesto, la Corte pone in rilievo le peculiari circostanze che danno atto della
determinazione della residenza abituale di un coniuge. Pertanto, quando un coniuge decide di stabilirsi in un altro Stato membro a causa della crisi coniugale, resta libero di mantenere legami sociali e familiari nello Stato membro della precedente residenza coniugale. Inoltre, l’ambiente di un adulto è più vario di quello di un minore, composto da un ventaglio di attività più vasto e di interessi diversificati, e non si può esigere che questi ultimi siano concentrati nel territorio di un solo Stato membro.
Tenuto conto delle suddette considerazioni, la Corte conclude che, sebbene un coniuge possa contemporaneamente disporre di più residenze, egli può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis. Pertanto, quando un coniuge divide la propria vita tra due Stati membri, solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base
del complesso delle circostanze di fatto peculiari del caso di specie, se il territorio dello Stato membro cui esso appartiene corrisponda, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis, al luogo in cui IB ha trasferito la propria residenza abituale.

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