In punto di modifica dell'assegno divorzile, costituiscono sopravvenuti giustificati motivi il peggioramento delle condizioni economiche del nuovo coniuge, nonché le spese mediche da sostenere per cura e trattamenti dovuti a malattie croniche. Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sul diritto del coniuge divorziato a una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, ai sensi dell'art. 12 bisL. 898/1970, non ha alcuna incidenza la richiesta di revoca dell'assegno divorzile introdotta nel giudizio di liquidazione dell'importo del TFR, posto che il medesimo diritto sorge allorché cessa il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, dovendosi valutare a quell'epoca i relativi presupposti.
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